Pausa estiva 2024
Tutte le nostre sedi saranno chiuse da lunedì 12 a venerdì 23 agosto. L'Ufficio di Protocollo generale garantirà il servizio dalle ore 8 alle ore 13.
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L’art. 2 della Legge 148 del 2002 stabilisce che la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.
Procedura di valutazione dei titoli finali di scuola secondaria superiore esteri per l’accesso ai corsi di primo ciclo (Laurea o Diploma accademico di primo livello). Tale procedura non trasforma il titolo estero di scuola secondaria in un titolo italiano, ma consente l’ingresso a corsi di primo ciclo se il titolo estero presenta tutte le seguenti caratteristiche:
Per alcuni titoli finali di scuola secondaria esteri, sono richiesti requisiti specifici. L’elenco di tali titoli e i requisiti aggiuntivi sono definiti all’interno dell’Allegato 1 delle Procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2016-2017.
Procedura di valutazione dei titoli finali esteri di primo e di secondo ciclo per l’accesso rispettivamente ai corsi di secondo (es. Laurea Magistrale) e terzo ciclo (es. Dottorato di Ricerca). Tale procedura non trasforma il titolo estero in un titolo italiano, ma consente l’ingresso a corsi di secondo o terzo ciclo se il titolo estero presenta tutte le seguenti caratteristiche:
Questi requisiti valgono per tutti gli studenti con titolo estero, indipendentemente dalla loro nazionalità, sia per le qualifiche rilasciate nei Paesi dell’Unione Europea (UE) che in quelli non-UE.
Procedura di valutazione dei titoli finali esteri di primo e di secondo ciclo per l’ottenimento di un corrispondente titolo finale italiano rispettivamente di primo o di secondo ciclo. Questa procedura ha l’obiettivo di rilasciare un titolo finale italiano, cioè avente valore legale nel nostro sistema.
La valutazione di un titolo estero per questo scopo può produrre differenti risultati:
Al fine della richiesta di rilascio del corrispondente titolo italiano, il titolo estero deve rispettare tutte le seguenti caratteristiche:
Questi requisiti valgono per tutti gli studenti con titolo estero, indipendentemente dalla loro nazionalità, sia per le qualifiche rilasciati nei Paesi dell’Unione Europea (UE) che in quelli non-UE.