Pausa natalizia 2024
Tutte le nostre sedi saranno chiuse da lunedì 23 a venerdì 27 dicembre. L'Ufficio di Protocollo generale garantirà il servizio lunedì 23 (ore 8-13).
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Ammissione ai corsi Domanda di iscrizione Borse di studio Iscrizione agli anni successivi Sospensione per maternità Frequenza congiunta Esame finale
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a bando per ogni corso di dottorato. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo dottorato.
I candidati ammessi decadono qualora non presentino la documentazione prevista dal bando. In tal caso, subentra altro candidato secondo l’ordine stabilito dalla graduatoria.
In caso di rinunzia successiva all’iscrizione si può avere scorrimento di graduatoria di regola entro e non oltre tre mesi dalla data di inizio del corso. Detto termine potrà essere esteso nel caso di borse di studio disponibili - anche successivamente alla data di inizio dei corsi - nell'ambito di programmi comunitari, ministeriali o regionali, secondo le modalità previste nei relativi avvisi; agli aventi diritto per scorrimento di graduatoria sarà richiesto tramite e-mail di iscriversi, a pena di decadenza, entro il termine perentorio che verrà indicato.
Ai primi posizionati in graduatoria viene conferita la borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili; esauriti i posti con borsa, i candidati utilmente collocati in graduatoria sono ammessi al corso di dottorato senza borsa, fino al numero di posti previsti.
Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al pagamento delle tasse e contributi nella misura stabilita dalla Guida dello studentie dell'a.a. di riferimento.
Il vincitore che abbia già frequentato precedentemente un corso di dottorato beneficiando della relativa borsa di studio dovrà necessariamente optare per un posto senza borsa di studio.
I candidati che versino in situazione di disabilità pari o superiore al 66% e che, pur superando le prove concorsuali (idonei) non risultino vincitori dei posti messi a concorso, vengono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio, nel limite della metà dei posti istituiti con arrotondamento all’unità per eccesso e sono esentati dal pagamento di tasse e contributi.
Per quanto riguarda la contemporanea iscrizione ad altro corso di studi, consulta la pagina dedicata (clicca qui)
I vincitori sono ammessi ai corsi con decreto rettorale pubblicato sul sito web d’Ateneo; termini e modalità di immatricolazione sono stabiliti nel predetto decreto o in successivo decreto o avviso pubblicato nel sito d'Ateneo. Tale pubblicazione rappresenta l’unico mezzo ufficiale di pubblicità legale; non sono previste comunicazioni personali ai candidati vincitori.
I vincitori che non ottemperano alle condizioni nel bando sono considerati rinunciatari. Gli eventuali posti vacanti vengono messi a disposizione dei candidati che seguono nelle rispettive graduatorie, secondo l’ordine progressivo indicato nelle stesse e sino alla copertura dei posti. I suddetti candidati subentranti verranno invitati ad iscriversi al dottorato di ricerca entro il termine perentorio stabilito in apposita comunicazione che verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica dichiarato nell’istanza di partecipazione.
La rinuncia al dottorato di ricerca non dà diritto alla restituzione della tassa di iscrizione anche nel caso in cui il candidato non abbia seguito alcuna attività didattica.
Per consentire un rapido scorrimento della graduatoria fino alla concorrenza dei posti disponibili, i vincitori che intendono rinunciare all’iscrizione devono darne immediata comunicazione scritta all’Ufficio Dottorato di ricerca, allegando fotocopia di un valido documento d’identità debitamente firmato.
Ai vincitori che ne hanno diritto viene conferita la borsa di studio, ai sensi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente e/o dall'ente finanziatore (borse di dottorato aggiuntive: INPS, PON, POR, etc.).
L’importo della borsa di studio è di euro 15.343,28 annui, al lordo delle ritenute a carico del percipiente. Tale importo sarà adeguato agli aumenti previsti dalla norma. L’importo della borsa di studio è elevato del 50% in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all’estero presso Università o Istituti di ricerca per non più, in ogni caso, di 18 mesi.
Le borse di studio, della durata massima pari a quella prevista per l’intero corso di dottorato, vengono assegnate ai candidati utilmente collocati in graduatoria, previa valutazione comparativa del merito e secondo l’ordine definito nella graduatoria stessa, e sono confermate con l’ammissione all’anno di corso successivo del borsista.
L’erogazione della borsa di studio è legata ai periodi di frequenza e di attività di studio e di ricerca effettivamente resi. Le eventuali economie di borse di studio o frazione di esse saranno impegnate per essere utilizzate nei successivi cicli di dottorato.
Alle borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all’art.4 della legge 13.8.1984, n.476.
Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno o frazione di esso, non può chiedere di fruirne una seconda volta.
Al termine di ciascun anno di corso, gli iscritti presentano una particolareggiata relazione sull’attività e sulle ricerche svolte al Collegio dei docenti il quale, previa valutazione dell’assiduità e dell’operosità degli interessati, ne determina l’ammissione all’anno di corso successivo ovverosia ne dispone l’esclusione dal proseguimento del corso.
Entro il 15 novembre di ciascun anno i dottorandi hanno l’obbligo di rinnovare l’iscrizione agli anni di corso successivi al primo. L’iscrizione va effettuata con riserva subordinatamente, in ogni caso, a quanto deliberato dal Collegio dei docenti, ai sensi di cui all’art. 15, c.4°, del Regolamento dell’Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca. La mancata iscrizione determina la decadenza dal dottorato.
Le dottorande hanno diritto di recuperare l’eventuale periodo di sospensione per maternità, sia in termini di completamento delle attività relative al corso dottorale, sia in termini economici qualora dottorande con borsa.
A tal fine, le dottorande interessate devono inviare apposita richiesta di sospensione all’ufficio dottorato di ricerca (e-mail: dottorati@unict.it) allegando copia del certificato del ginecologo attestante la data di inizio del periodo di maternità e la data prevista del completamento di detto periodo. La sospensione è disposta con apposito decreto rettorale.
Al rientro dal periodo di sospensione per maternità, il coordinatore del dottorato trasmette all’ufficio dottorato di ricerca (e-mail: dottorati@unict.it) comunicazione contente la data di ripresa di frequenza delle attività da parte della dottoranda interessata. La ripresa delle attività è disposta con decreto rettorale.
Al termine del terzo anno di corso, il Coordinatore del dottorato trasmette, infine, all’ufficio dottorato di ricerca (e-mail: dottorati@unict.it) apposita comunicazione in merito al recupero del periodo di sospensione per maternità da parte dell’interessata. Detto recupero è considerato, anche ai fini assicurativi, come prolungamento dell’ultimo anno di dottorato senza che ciò comporti ulteriore iscrizione; il recupero non può eccedere il periodo di sospensione e non coincide con l’eventuale periodo di rinvio di presentazione della tesi di durata non superiore a sei mesi.
La quota di borsa di studio non corrisposta nel periodo di sospensione può essere comunque erogata commisuratamente al periodo di recupero effettivamente svolto, come da attestazione del coordinatore.
È ammessa la frequenza congiunta di un corso di dottorato di ricerca e di una scuola di specializzazione medica alle seguenti specifiche condizioni:
Nei casi di frequenza congiunta, la domanda di riduzione delle attività dottorali è accolta dal collegio dei docenti del corso di dottorato, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale. Ai fini dell’accoglimento della domanda è richiesto, altresì, il giudizio di compatibilità, espresso dal consiglio della scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola di specializzazione medesima. Nel caso di accoglimento della domanda, il corso di dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni.
Scadenze (dal XXIX ciclo in poi)
Entro il 10 ottobre di ogni anno i valutatori esterni esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi del candidato e propongono l’ammissione del candidato alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni;
Entro il 20 ottobre di ogni anno il candidato inoltra online formale istanza di ammissione all’esame finale;
Il candidato ammesso in prima istanza carica la tesi in formato PDF attraverso l’apposito sistema online entro e non oltre il 30 novembre; entro tale data, inoltre, il candidato effettua l’autoarchiviazione elettronica in forma digitale della tesi tramite la procedura telematica.
Il candidato ammesso a seguito di rinvio carica la tesi in formato PDF attraverso l’apposito sistema online entro e non oltre il 31 maggio; entro tale data, inoltre, il candidato effettua l’autoarchiviazione elettronica in forma digitale della tesi tramite la procedura telematica.
Procedura per la presentazione dell’istanza di partecipazione all’esame finale e per il pagamento del contributo rilascio titolo
Per produrre la documentazione di partecipazione all’esame finale di dottorato è necessario accedere al Portale Studente mediante Codice Fiscale e PIN e seguire le indicazioni ivi contenute anche in merito al contributo da pagare pari a complessivi € 82,00 (di cui € 50,00 per “tassa rilascio pergamena - dottorato” e € 32,00 per "bollo virtuale").
Il mancato pagamento delle imposte di bollo e del contributo rilascio titolo comporta la non ammissione all’esame finale.